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Accesso civico semplice
L’ accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, comporta il diritto di chiunque di richiedere che siano pubblicati online i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’Università abbia omesso di pubblicare (o abbia pubblicato parzialmente) ai sensi del D.Lgs 33/2013.
L’istanza di accesso civico semplice è gratuita e non necessita di motivazione; deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono per l’invio della risposta e i documenti, le informazioni o i dati di cui chiede la pubblicazione.
La stessa va indirizzata per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo e presentata all’ufficio che detiene i e i documenti, le informazioni o i dati di cui chiede la pubblicazione.
Per la presentazione dell’istanza è possibile compilare l'apposito modulo predisposto dall'Università (allegato n. 6 al Regolamento). L'istanza di accesso civico semplice può essere trasmessa a mezzo: mail; PEC all’indirizzo: protocollo@pec. uniupo.it; fax; posta ordinaria; di persona all'Ufficio Protocollo dell’Ateneo.
L'Università, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito web dell’Ateneo del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale (art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013).
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi del comma 3 (art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013).
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio, (art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art.116 del D. Lgs. n. 104/2010).
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, è il prof Andrea Turolla, Dirigente della Divisione Qualità e Accreditamento, nominato dal Consiglio di Amministrazione - seduta del 30 maggio 2024, delibera numero 5/2024/9.6, a far data dal 1 giugno 2024.
Indirizzo: Via Duomo 6 - VERCELLI
Telefono: 0161228438
Fax: 0161213290
E-mail: direzione.generale@uniupo.it
Il titolare del potere sostitutivo é il Dirigente della struttura di riferimento.
Accesso civico generalizzato
L’ accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, comporta il diritto di chiunque di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del citato decreto. Il suddetto accesso ha il fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita e non necessita di motivazione; deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono per l’invio della risposta e i documenti, le informazioni o i dati di cui chiede l’accesso.
La stessa va presentata per iscritto al Dirigente della struttura che detiene i documenti, le informazioni o i dati di cui chiede l’accesso.
Per la presentazione dell’istanza è possibile compilare l'apposito modulo predisposto dall'Università (allegati n. 7-8 al Regolamento). L'istanza di accesso civico generalizzato può essere trasmessa in via telematica o anche a mezzo posta o fax .
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Avverso il diniego totale o parziale o la mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione presentata, possono avanzare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo, il quale decide entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell'Università o a quella del RPCT, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, è il prof Andrea Turolla, Dirigente della Divisione Qualità e Accreditamento, nominato dal Consiglio di Amministrazione - seduta del 30 maggio 2024, delibera numero 5/2024/9.6, a far data dal 1 giugno 2024.
Indirizzo: Via Duomo 6 - VERCELLI
Telefono: 0161228438
Fax: 0161213290
E-mail: direzione.generale@uniupo.it
Ultimo aggiornamento: 04.11.2024 @ 14:46:18 CET